Organo collegiale

Consiglio dell'Istituzione scolastica

Cosa fa

CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

COS’È?

ll consiglio dell’istituzione

Art. 22 L.P. n. 5/2006 

Statuto dell’IC Mezzolombardo Paganella, CAPO II, art 7 

  • è l’organo di governo dell’istituzione
  • approva, tra l’altro, lo statuto e il regolamento interno; il bilancio e il conto consuntivo, il progetto d’istituto, gli indirizzi generali per l’attività della scuola

 

COME È COMPOSTO?

Statuto dell’IC Mezzolombardo Paganella, CAPO II, art 6, Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione


 

1. Il consiglio dell’istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:

a) il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione;

b) 8 rappresentanti dei docenti;

c) 8 rappresentanti dei genitori;

d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. 

 

Per la sola componente dei genitori è garantita la riserva di un posto per ogni comune sede di una o più scuole facenti parte dell’istituzione scolastica; la riserva ha effetto per i candidati con figlio/a iscritto/a nella sede scolastica del comune considerato.

 

Qualora nel corso del triennio di durata in carica del Consiglio dell’Istituzione, il/la figlio/a del rappresentante del genitore eletto con riserva si trasferisca in altra sede scolastica dell’istituto il medesimo resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

  1. Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
  2. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
  3. Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per la durata del consiglio purché conservino i requisiti per l’elezione e la nomina.
  4. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall’articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.
  5. Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative, giuridiche, finanziarie e contabili e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; se eletto quale rappresentante della componente personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore fa parte del consiglio anche con diritto di voto.
  6. Il consiglio dell’istituzione, nel corso della prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il presidente e un vice presidente fra i membri della componente genitori.

 

Organizzazione e contatti

Determina porclamazione degli eletti:  Determinazione n. 126 dd 30 ottobre 2024.pdf 

Determina di nomina del Consiglio dell'Istituzione scolasticaDeterminazione n. 132 dd 8 novembre 2024.pdf 

Ulteriori informazioni

Fonti normative:

LP 5/2006, Art. 22 - Consiglio dell'istituzione

1.    Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2.    In particolare il consiglio approva:

a)    lo statuto e il regolamento interno;

b)    gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;

c)    il progetto d'istituto;

d)    omissis (abrogata)

e)    il bilancio e il conto consuntivo;

f)     il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;

g)    le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;

h)    gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

3.    Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.

4.    Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell'istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.

5.    Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.

6.    Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica."

 

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa  :  DPP 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg."

 

Statuto dell'Istituto Mezzolombardo Paganella, art 7.