Descrizione

Il Progetto di Istituto triennale è uno dei documenti fondamentali della scuola. Esso è previsto dalla LP 5/2006, art 18 che recita così:

"1.    Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, che ha la durata di tre anni scolastici, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici. Il progetto d'istituto è approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento. Il progetto d'istituto può essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio.

2.    Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all'istituzione.

3.    Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e in particolare:

a)    le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;

b)    i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;

c)    la progettazione curriculare ed extracurriculare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;

c bis) omissis (abrogata)

d)    le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;

e)    la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86;

f)     criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;

g)    le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;

h)    le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;

h bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n), indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili dalla valorizzazione delle professionalità interne, nonché le dotazioni finanziarie.

4.    Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto previo parere del collegio dei docenti. Il progetto d'istituto è redatto sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattico-educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.

5.    Il progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile sul sito internet dell'istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al competente dipartimento provinciale."

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